La Federazione
Utilità
Tutte le Sezioni di Articoli
Area Utente
Chi è Online
11 visitatori online| Il TAR del Lazio respinge ricorso per l'annullamento dell' Ordinanza Martini |
|
|
|
| News - Ultime Notizie |
| Lunedì 20 Dicembre 2010 10:50 |
|
Abbiamo piacere di tenere informati i nostri tesserati sulla sentenza emessa dal TAR del Lazio in data 16 dicembre 2010 relativamente al ricorso proposto dal Comune di Ronciglione, nei confronti del Ministero della Salute . Infatti il Comune di Ronciglione ha impugnato l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 (Ordinanza Martini) per la disciplina delle manifestazioni pubbliche e private nelle quali vengono impiegati equidi nonché il provvedimento a firma del Direttore Generale del Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti- Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del 7 luglio 2010 che ha respinto l’istanza del Comune ricorrente di organizzare il “Palio di Ronciglione” evitando di ricoprire il circuito con sabbia, ma utilizzando sistemi alternativi per evitare la caduta dei cavalli. Il TAR ha annullato il provvedimento ministeriale di diniego del 7 luglio 2010 dichiarando per il resto il ricorso inammissibile. L’ organo giudicante ha ritenuto che la questione d’interesse del Comune non attenga tanto ai provvedimenti di carattere generale, quanto all’esame della specifica fattispecie ed alle modalità con le quali è stato disciplinato il Palio; in buona sostanza alla copertura del percorso con sabbia ovvero alla possibilità dell’utilizzo di strumenti alternativi che raggiungano lo stesso scopo di evitare lo scivolamento dei cavalli, senza provocare i danni ed i disagi che lo spargimento della sabbia sul percorso provoca, considerato che esso è in gran parte in salita e che l’eventuale pioggia crea ulteriori disagi senza peraltro raggiungere lo scopo. Poiché:
il provvedimento di diniego ministeriale del 7 luglio 2010 deve essere annullato in quanto partendo dal presupposto apodittico della inderogabilità di ogni specifica prescrizione dell’ordinanza (rivolta in generale a tutte le manifestazioni nelle quali vengono utilizzati gli equidi), in contrasto con ogni ragionevole applicazione delle disposizioni al caso concreto, ignora gli aspetti tecnici specifici della singola manifestazione di Ronciglione, relativi sia alla particolarità del percorso che alla soluzione alternativa proposta ed adottata dalla Regione Lazio. E’ stato ritenuto, invece, inammissibile per tardività e carenza d’interesse l’impugnativa dell’ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009. In conclusione l’ ordinanza del 21 luglio 2009 meglio conosciuta come Ordinanza Martini è ancora in vigore. |



